Nuovi visti di conformità sui bonus edilizi diversi dal Superbonus
Il Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021, c.d. “Decreto Antifrode”, ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutti i bonus edilizi vigenti, non solo al superbonus del 110%.
Per maggiore chiarezza ricordiamo che prima del Decreto Antifrode, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale), il visto di conformità era richiesto in caso di interventi di superbonus 110% e si apponeva solo nel caso di opzione per lo sconto in fattura o di cessione del credito; oggi, solo per il Superbonus, è richiesto anche in caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi a meno che il contribuente non decida di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente (grazie al modello precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) o nel caso in cui la stessa è presentata dal sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Il Decreto Rilancio permette al contribuente di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito oltre che per il Superbonus 110% anche per altri interventi, tra i quali:
Ristrutturazione, atti al recupero del patrimonio edilizio (detrazione pari al 50% dell’importo sostenuto);
- “Ecobonus”, relativo ad interventi di efficientamento energetico (detrazione pari al 50% o al 65% dell’importo sostenuto);
- “Sismabonus”, interventi di adozione di misure antisismiche (detrazione pari al 50% ma può arrivare all’85% in caso di certificazione della riduzione delle classi di rischio dell’edificio);
- Bonus facciate, interventi di recupero e restauro delle facciate (detrazione pari al 90% dell’importo sostenuto fino al 31-12-2021, si teorizza una riduzione pari al 60% a decorrere dal 1-01-2022);
- Installazione di impianti fotovoltaici (detrazione al 50% dell’importo sostenuto);
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (detrazione pari al 50% dell’importo sostenuto).
Anche questi interventi, a seguito del D.L. 157/2021 sono soggetti al visto di conformità che può essere richiesto dal contribuente ad uno dei soggetti abilitati, definiti all’art.3, c.3, l.a) e b) del D.P.R.n. 322/1998 tra cui gli iscritti all’albo dei commercialisti e degli esperti contabili.
Il professionista che rilascia il visto dovrà verificare che le asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati siano coordinate da una verifica delle spese sostenute ed asseverate dal tecnico abilitato.
I dubbi, del professionista tenuto a rilasciare il visto di conformità, sono molti in quanto non esistono indicazioni pratiche su quali controlli effettuare e quale documentazione richiedere ai contribuenti.
Le uniche certezze per i professionisti abilitati al rilascio di queste nuove attestazioni è la norma che le ha istituite, vedi superbonus del 110%. Di contro la platea di agevolazioni per le quali il visto di conformità è necessario sono disparate fra di loro e seguono regole e presupposti diversi da quelli del superbonus, rendendo, di fatto, quasi impossibile utilizzare le check list predisposte dalla Fondazione nazionale commercialisti per il rilascio del visto di conformità.
Chi sarà chiamato ad apporre il visto di conformità sul modello per l’opzione telematica, dovrà farsi carico di ripercorrere l’intervento fin dalla sua origine anche nel caso in cui vi siano già state cessioni o sconti in fattura sui primi stati di avanzamento dei lavori. In attesa di fac-simili e check list operative da parte dei vertici delle categorie professionali, l’unico consiglio è quello di agire con estrema prudenza e attenzione e richiedere tutta la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.