Obbligo di certificazione del revisore legale per usufruire del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica
Le imprese che investono o che nel corso dell’anno hanno investito in beni strumentali da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) potranno, dal 12 giugno fino al 12 luglio, richiedere all’Agenzia delle Entrate il bonus speciale per il Mezzogiorno, un contributo sotto forma di credito d’imposta, istituito dal decreto-legge n. 124/2023.
In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNNR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100.000 di euro. Non sono agevolabili i progetti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e per godere dei benefici ottenuti, le imprese dovranno mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.